Il testo dell'iniziativa "Cibo giusto" - "Per alimenti equi"
/Iniziativa popolare federale «Per derrate alimentari sane, prodotte nel rispetto dell’ambiente e in modo equo (Iniziativa per alimenti equi)»
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 104a Derrate alimentari
1 La Confederazione rafforza l’offerta di derrate alimentari di buona qualità e sicure, prodotte nel rispetto dell’ambiente e delle risorse, degli animali e di condizioni di lavoro eque. Stabilisce le esigenze in materia di produzione e trasformazione.
2 Assicura che i prodotti agricoli importati utilizzati come derrate alimentari soddisfi no in linea di massima almeno le esigenze previste nel capoverso 1; persegue questo obiettivo per le derrate alimentari altamente trasformate, le derrate alimentari composte e gli alimenti per animali. Privilegia i prodotti importati provenienti dal commercio equo e dalle aziende contadine che coltivano il suolo.
3 Provvede affinché siano ridotte le ripercussioni negative del trasporto e del deposito di derrate alimentari e alimenti per animali sull’ambiente e sul clima.
4 Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:
- a. emana prescrizioni sull’autorizzazione di derrate alimentari e alimenti per animali, nonché sulla dichiarazione del loro modo di produzione e di trasformazione;
- b. può disciplinare l’attribuzione di contingenti doganali e graduare dazi all’importazione;
- c. può concludere convenzioni vincolanti sugli obiettivi con il settore alimentare, in particolare con importatori e commercio al dettaglio;
- d. promuove la trasformazione e la commercializzazione di derrate alimentari provenienti dalla produzione regionale e stagionale;
- e. prende provvedimenti per limitare lo spreco di derrate alimentari.
5 Il Consiglio federale fissa obiettivi a medio e lungo termine e riferisce periodicamente sul loro raggiungimento.
Se tali obiettivi non sono raggiunti prende provvedimenti supplementari o rafforza gli obiettivi già fissati.
Art. 197 n. 1111.
Disposizione transitoria dell’articolo 104a (Derrate alimentari)
Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 104a da parte del Popolo e dei Cantoni non è entrata in vigore una legge d’esecuzione, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.
Il Comitato
Andina Angelo, Tschlin
Baumann Kilian, Suberg
Bloch Beat, Zurich
Charpié Frédéric, Les Reussilles
Cramer Robert, Genève
Cuche Fernand, Lignières
Devoto Constanza, Lugano
Fivaz Fabien, La Chaux-de-Fonds
Frösch Therese, Berne
Fuhrer Regina, Burgistein
Garnier Marie, Villars-sur-Glâne
Gilli Yvonne, Wil SG
Girod Bastien, Zurich
Graf Maya, Sissach
Gysin Greta, Rovio
Huber Hansuli, Altikon
Lang Josef, Berne
Minkner Ulrike, Mont-Soleil
Ott Martin, Uerschhausen
Panchard Ilias, Chavannes-près-Renens
Schelbert Louis, Luzern
Stünzi Anna, Thalwil
Treichler Jakob, Baar
Zanchi Pierluigi, Cugnasco