Per una giustizia indipendente e imparziale
/Con un'iniziativa generica, i Verdi chiedono che i giudici supplenti non siano scelti tra gli avvocati attivi, ma nell'ambito giudiziario.
Iniziativa generica "Per garantire una giustizia indipendente e imparziale"
Recentemente sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature a Giudice supplente del Tribunale di appello. L'intendimento è quello di aumentare da 12 a 27 Giudici supplenti l'organico giudiziario del Tribunale di appello per un periodo limitato e quindi provvisoriamente. L’aumento è stato voluto per ridurre gli arretrati, ciò che peraltro non collima con lo scopo soggiacente all’elezione di giudici supplenti (art. 45 e 46 della Legge sull’organizzazione giudiziaria).
L’aumento dei giudici supplenti causerà anche un aumento della spesa pubblica di circa CHF 170'000 (in totale quindi si stima a oltre CHF 300’000 la spesa per i giudici supplenti)
Ma oltre all’aumento della spesa pubblica, l’incremento dei giudici supplenti, eletti tra gli avvocati attivi nel cantone, rischia di creare un aumento di conflitti di interesse, minando alla base i principi di indipendenza ed imparzialità del nostro sistema giudiziario.
Attualmente solo per i Giudici supplenti attribuiti al Tribunale penale cantonale si è introdotta una norma garantista, fortemente voluta dalla giudice emerita avv. Agnese Balestra Bianchi. Tale norma, sancita all'art. 52 cpv.3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria vieta ai giudici supplenti di esercitare l'attività forense nel campo della giustizia penale: questo divieto si estende anche agli avvocati del medesimo studio legale.
Simile divieto non è previsto invece per il campo del diritto civile e per gli altri campi del diritto pubblico cioè nel diritto amministrativo/tributario/assicurativo e ciò senza una ragionevole motivazione: come nel penale anche negli altri campi del diritto si pone esattamente lo stesso problema di garantire l'assoluta imparzialità e indipendenza del giudice.
Con l'aumento dei contenziosi e la sempre maggiore litigiosità dei casi è contraria a ogni garantismo giudiziario la sola ipotesi che una parte e/o il suo avvocato si trovi di fronte in un caso un avvocato-giudice supplente come avversario, poiché avvocato di controparte, e in altro caso lo stesso avvocato-giudice supplente come giudice. Giudice che in questo caso non è all'evidenza considerabile come giudice naturale e costituzionale di una parte. Questi casi problematici sono sempre più frequenti. D’altra parte è solo con la notifica della sentenza che l'avvocato di una parte in causa scopre che tra i giudici figura come giudice supplente, quindi come suo giudice naturale, un avvocato contro il quale o contro il cui studio legale ha aperto e pendente altra causa.
Né può essere ritenuto valido motivo l'esigenza di rafforzare in questo modo (cioè con 27 giudici supplenti in tutto) l'organico giudiziario per far fronte ai ritardi nelle sentenze senza preoccuparsi degli effetti possibili e non trascurabili sul garantismo giudiziario e quindi sulla prioritaria esigenza di una giustizia indipendente e imparziale. Ne va anche dell’immagine stessa della giustizia.
D'altro canto l'essere giudice supplente in un caso e avvocato in un altro caso non è motivo di esclusione o di ricusazione processuale per la parte che da questa doppia funzione ritiene di essere anche solo virtualmente lesa nel principio dell’imparzialità della giustizia.
Infine il ricorso a avvocati come Giudici supplenti, permanenti o anche solo provvisori, pone questi in condizione di avere, come si usa dire, un piede a Palazzo e quindi li mette in una corsia privilegiata rispetto a tutti gli altri avvocati del foro in violazione al principio della parità delle armi.
Ma non si può lasciare alla discrezionalità del singolo avvocato-giudice supplente la sola scelta di decidere se si sente imparziale o no.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti deputati, ritengono che occorra
- modificare la Legge sull’organizzazione giudiziaria in modo da mantenere la funzione di giudice supplente all’interno dell’apparato giudiziario, affidando tale compito aggiuntivo, a persone qualificate già attive a tempo pieno nell’ambito giudiziario (p.es. cancelliere, vice-cancelliere ecc.) - come del resto è prassi nel Canton Zurigo. In questo modo si porrebbero anche le basi per formare i futuri giudici e si limiterebbe la spesa pubblica;
- in subordine, introdurre nella Legge sull'organizzazione giudiziaria lo stesso divieto legale dell'art. 52 cpv. 3 anche per gli altri campi del diritto civile e pubblico;
- ancora più in subordine, introdurre nella Legge sulla organizzazione giudiziaria una norma di incompatibilità, che limiti il potere decisionale del Giudice supplente, quando la fattispecie soggetta al suo giudizio coinvolge parti o avvocati contro i quali, lui stesso o il suo studio legale, si sono battuti in altre cause.
Michela Delcò Petralli
Francesco Maggi
Sergio Savoia