Capriasca: antenne e principio di precauzione
/I Verdi e PAC della Capriasca hanno indirizzato al Municipio una dettagliata e corposa interpellanza sul progettato potenziamento di un'antenna di telefonia mobile.
Interpellanza concernente il potenziamento dell’antenna sul fondo 1031 RT (ex 976 RFP) Capriasca già esistente in zona Narbeno-Nava
Con la risoluzione 7/10 febbraio 2014 il Municipio ha rilasciato una licenza edilizia relativa alla particella no. 1031 a Orange Communications SA, Losanna, Swisscom Mobile SA, Bellinzona e TDC Switzerland AG Sunrise, Zurigo per il potenziamento dell’antenna già esistente in zona Narbeno-Nava. Questa risoluzione è stata oggetto di ricorso da parte di privati residenti nelle dirette vicinanze.
Il progetto risale già al 2007, infatti, come indicato nella lettera del Municipio di Capriasca al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato del Cantone Ticino del 29 aprile 2014 in risposta al suddetto ricorso:
- La domanda di costruzione per l’ampliamento delle antenne e ponti radio della stazione di telecomunicazione esistente al mappale menzionato Orange Communications, Swisscom Mobile SA e TDC Switzerland AG Sunrise è stata pubblicata tra agosto e settembre del 2007.
- La Commissione di prima istanza del raggruppamento terreni di Sala Capriasca ha preavvisato favorevolmente l’istanza in data del 31 agosto 2007.
- In seguito, diversi residenti della zona hanno inoltrato opposizione contro il rilascio della licenza edilizia.
- Orange Communications SA ha inoltrato al Municipio di Capriasca le sue osservazioni. Il Municipio, visto il preavviso favorevole dei Servizi Generali del 16 ottobre 2007, ha rilasciato la licenza edilizia.
- Gli Opponenti hanno poi presentato ricorso al Consiglio di Stato, che nel corso del mese di gennaio 2008 ha confermato la decisione municipale e respinto i ricorsi degli Opponenti, i quali hanno poi interposto ricorso al Tribunale Amministrativo (Tram).
- Il Tram, con decisione del 26 febbraio 2008, ritenendo la documentazione della domanda di costruzione insufficiente, ha parzialmente accolto i ricorsi, annullando la decisione del 15 gennaio del CdS e del 7 novembre 2007 del Municipio di Capriasca e rimettendo gli atti al Dipartimento del territorio affinché, acquisita la documentazione mancante ed esperite le necessarie verifiche, emanasse un nuovo preavviso cantonale.
- In novembre 2013, il Comune di Capriasca ha inoltrato la documentazione richiesta ai Servizi generali, i quali in gennaio 2014 hanno dato preavviso favorevole. Il Comune di Capriasca ha quindi rilasciato la suddetta licenza edilizia. Questa è stata nuovamente oggetto di ricorso da parte di privati, ricorso che il Comune ha respinto in aprile 2014.
Nonostante l’avviso cantonale sia vincolante per il Municipio, ci domandiamo perché non siano stati presi in considerazione i seguenti punti, quando è stato deciso di rilasciare la licenza edilizia, senza mettere in dubbio l’adeguatezza della localizzazione, dove è previsto il potenziamento dell’antenna di telefonia mobile.
1) Come menzionato dai ricorrenti: ‘l’impianto è previsto in luoghi in cui – a tenore dell’art. 5 cpv. 2 RORNI (Regolamento di applicazione dell’Ordinanza sulla Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti) – la posa degli impianti è per quanto possibile da evitare, ossia in zone a carattere prevalentemente residenziale o in prossimità di luoghi ove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati).’ Infatti, secondo l’art. 3 ORNI (Ordinanza sulla Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti), l’impianto non dovrebbe sorgere in una ‘’zona particolarmente sensibile’’ quali i terreni da gioco per bambini, pubblici e privati.
Anche se nella risposta ai ricorrenti presentata dai Servizi Generali dell’Ufficio delle domande di costruzione si menziona che "il tenore di questo capoverso ha un carattere indicativo e non vincolante, e che per motivi tecnici (copertura e capacità della rete) questo articolo non può assumere un carattere coercitivo", a nostro avviso, non può non essere preso in considerazione il fatto che, in un raggio ideale compreso fra i 150 e i 400 metri dal sedime oggetto della domanda di costruzione, si trovino la piscina pubblica molto frequentata in estate, un parco giochi, il centro polisportivo frequentato da giovani tutto l’anno e, non da ultimo, la futura scuola elementare di 2° ciclo.
Questo punto avrebbe dovuto essere preso maggiormente in considerazione prima di rilasciare la domanda di costruzione per il suddetto potenziamento.
2) Nella risposta al ricorso del 9 aprile 2014 presentata dalle tre ditte di telefonia mobile precedentemente menzionate viene indicato che i ricorrenti sbagliano quando effettuano la propria valutazione ‘…in base a una generica protezione della salute pubblica a fronte di un presunta (quanto scientificamente ad oggi mai provata) pericolosità delle radiazioni non ionizzanti (RNI), sebbene scrupolosamente rispettose dei limiti ORNI…’
L’affermazione che non vi siano prove scientifiche legate ai danni alla salute dovuti all’esposizione a tali radiazioni non è corretta, in particolare: ‘’negli anni 1990 sono state elaborate le prime raccomandazioni internazionali sulla protezione contro gli effetti dannosi per la salute conosciuti e scientificamente comprovati delle RNI. (…) In Svizzera, il 1° febbraio 2000 è entrata in vigore l’ORNI, che si rifà alla legge sulla protezione dell’ambiente’’ (Radiazioni non ionizzanti e tutela della salute in Svizzera - Panoramica, necessità d’intervento e raccomandazioni - Rapporto di un gruppo di lavoro interdipartimentale della Confederazione in risposta al postulato Sommaruga (00.3565), Aprile 2006).
Nel 2011, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha classificato le radiazioni emesse dalla telefonia mobile come possibilmente cancerogene. La ricerca in questo ambito sta avanzando e sempre più studi dimostrano la pericolosità di tali radiazioni. Per questo si vedano gli studi visionabili ad esempio sui siti www.icems.eu (ICEMS: International Commission for the Elecromagnetic Safety), www.bioinitiative.org e www.icnirp.org (International Commission on Non-ionising Radiation Protection). Come ha avuto modo di esporre il dr. biologo Fiorenzo Marinelli, ricercatore da un ventennio di anni sugli effetti sulla salute delle onde elettromagnetiche, in occasione della conferenza organizzata l’autunno scorso dalla sezione luganese del PLR sull’ ‘Inquinamento da elettrosmog’, nel corso degli ultimi decenni si sono potuti appurare danni a sistemi biologici già a partire da valori di irraggiamento ben inferiori a quelli ammessi dalla nostra legge. Inoltre, nel documento ‘Rischi associati alle emissioni elettromagnetiche delle stazioni radio base sulla popolazione esposta’ consegnato il 10 novembre 2014 al Consiglio di Stato, Marinelli riporta quanto segue: ‘’Numerosi gruppi di ricercatori indipendenti hanno pubblicato risoluzioni e documenti di posizione per richiedere un abbassamento dei limiti di esposizione a 0,6 V/m (0.1 uW/cm2) con effetto immediato. Tra questi si ricordino le Risoluzioni internazionali dell’ICEMS (2002, 2006, 2008); il rapporto Bioinitiative (2007, 2012), il Consenso Seletun (2010), la Risoluzione di Potenza Picena (2013), la London Resolution 2009. Nonostante le evidenze scientifiche suggeriscano di adottare maggiore cautela, la protezione della legge viene continuamente insidiata dalla pressante richiesta delle compagnie di utilizzare esclusivamente il danno termico come riferimento di legge. Sarebbe importante riformulare l’art. 5 del Regolamento di applicazione dell’Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti (ORNI), in particolare con l’inasprimento della protezione delle zone sensibili, nonché la reintroduzione del coordinamento cantonale tra autorità e operatori. Gli attuali limiti di esposizione non sono cautelativi per la popolazione e quindi espongono a un maggior rischio di malattia e a un peggioramento della qualità della vita dovuto alla comparsa di sintomatologia reversibile e non reversibile indotta dall’irraggiamento. Non si vede inoltre per quale motivo razionale la popolazione del Liechtenstein (dove il limite è di 0,6 V/m dal maggio 2008 Umweltschutzgesetz (USG)) possa essere protetta maggiormente dei cittadini del Ticino dove il limite è di 6 V/m.’’
Inoltre, in un’intervista apparsa sulla LaRegioneTicino (14.10.2014), l’oncologo Dominique Belpomme, considerato uno dei massimi esperti a riguardo in Europa, professore all’Università di Parigi, fondatore dell’associazione per la ricerca di terapie antitumorali e direttore dell’European cancer and environment research institute a Bruxelles, riferisce che i sintomi tipici da intossicazione da RNI sono emicrania, insonnia, problemi cognitivi, deficit dell’attenzione e della concentrazione, perdita della memoria immediata, svenimenti, bruciori cutanei, dolori sparsi. Riferisce infatti che, l’interazione molecolare può portare ad una proliferazione di cellule cerebrali (con il rischio di sviluppare un tumore) oppure alla distruzione di neuroni (che favorisce malattie neurodegenerative come l’Alzheimer). Afferma, inoltre, che donne incinte e bambini fino all’età dell’adolescenza sono i soggetti più fragili.
Come riportato sul sito dell’Associazione territori vivibili www.territorivivibili.ch: ‘’anche il Consiglio d’Europa nel maggio 2011 aveva chiesto immediate soluzioni aventi quali obbiettivi: effetti meno nocivi per l’ambiente e sulla popolazione; con la raccomandazione di fissare un tetto massimo di 0,6 V/m e di abbassarlo a medio termine a 0,2 V/m. Attualmente in Svizzera il valore consentito è di 6 V/m.’’ Questa associazione ha consegnato in giugno 2014 una petizione (firmata da 6’412 cittadini) al direttore del Dipartimento del territorio, con la richiesta di vietare le antenne vicino a parchi giochi, scuole, case anziani, ospedali e zone residenziali.
Infine, è stata recentemente pubblicata sul Foglio ufficiale una proposta di legge del Dipartimento del territorio affinché le ‘’antenne di telefonia mobile vadano posate il più possibile fuori dalle zone residenziali e soprattutto non in vicinanza di luoghi sensibili come asili, scuole o parchi giochi. Il posizionamento sarà di base previsto in zone commerciali o industriali o comunque lavorative e, se proprio non sarà possibile, ci si avvicinerà a scaglioni verso le aree abitative.’’ (Giornale del Popolo, 24.01.2015).
Alla luce di quanto esposto, questo dovrebbe indurre ad applicare un principio di precauzione, nonostante i limiti di legge siano al momento rispettati, visto che ulteriori ricerche devono venire effettuate e che i risultati attuali sono già sufficientemente preoccupanti.
Domande
- Il Municipio era al corrente di studi scientifici attuali sull’effetto delle radiazioni non ionizzanti sulla salute al momento del rilascio della licenza edilizia per il potenziamento della menzionata antenna di telefonia mobile?
- Nonostante i limiti di legge sulle emissioni non ionizzanti siano al momento rispettati, vista la localizzazione dell’antenna in questione in una ‘’zona sensibile’’, il Municipio non ritiene che si dovrebbe applicare il principio di precauzione, visti i risultati della ricerca scientifica attuale e la nuova proposta di legge del Dipartimento del territorio?
Manuela Varini
Gilberto Quirici
Nicolin Gianotti
consiglieri comunali I Verdi e PAC